Regime fiscale

Fondi di Private Equity

La riforma della tassazione dei fondi d’investimento in vigore dal 1° luglio 2011 e la successiva ridefinizione delle aliquote d’imposta sulle rendite finanziarie hanno determinato un rinnovato regime fiscale applicabile ai partecipanti a tali forme d’investimento.

  • Regime fiscale applicabile ai partecipanti italiani al fondo
    In termini generali, la nuova disciplina equipara il regime tributario dei redditi percepiti dai partecipanti a prescindere dalla loro natura giuridica ed opera il prelievo fiscale al momento della percezione dei proventi anzichè della loro maturazione, attraverso l’applicazione di una ritenuta del 26% con un correttivo per tenere conto dei proventi derivanti dai titoli di stato e assimilati che vengono tassati al 12,5%.
    La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo e sulla differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle medesime.
    Per le persone fisiche e gli enti non commerciali la ritenuta sui redditi realizzati dal partecipante al fondo è applicata a titolo d’imposta; per le imprese commerciali essa è applicata a titolo d’acconto.
     
  • Regime fiscale applicabile ai partecipanti al fondo non residenti
    I proventi da partecipazione ad organismi di investimento collettivo percepiti da soggetti non residenti in Italia (purchè white list) non sono imponibili.
    Pertanto, i soggetti non residenti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996, aventi la residenza in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, cioè nei paesi inclusi nella cosiddetta white list, che percepiscono i redditi realizzati dalla partecipazione a fondi di diritto italiano, non sono soggetti alla ritenuta e tasseranno tali proventi secondo le norme del paese di propria residenza.
    Gli investitori non residenti che non risiedono negli Stati o territori ricompresi nella white list sono invece soggetti alla ritenuta.
     
  • Titolari di quote cittadini o residenti negli Stati Uniti – “FATCA”
    La disposizione di legge riguarda le “US persons”, cioè coloro che siano cittadini o residenti negli Stati Uniti. I dati dei titolari sono trasmessi al servizio delle entrate del governo federale degli Stati Uniti. Ciascuna entità d'investimento (società di gestione, OICVM o fondo) viene considerata come un’istituzione finanziaria. Per quanto riguarda i fondi d'investimento, gli intestatari dei fondi sono obbligati a rispettare i requisiti previsti dal FATCA. Sul piano operativo, ogni società di gestione adempie agli obblighi previsti dal FATCA per conto del fondo che amministra.
     

Le fasi dell'azienda che sottoscrive quote di fondi Private Equity

L'azienda registra in bilancio il costo di acquisto (Prezzo pagato per le quote acquistate + oneri accessori come commissioni di sottoscrizione di collocameno)

  • Al momento della sottoscrizione la scrittura contabile in Bilancio 
    ​                                                                                           DARE           AVERE
    • (SP) Quote del fondo ( + oneri accessori)                2000
    • (SP) Banca                                                                                         2000

Il tutto transita a Stato Patrimoniale: nessun effetto fiscale

  • A fine anno alla data di chiusura del bilancio:
    Le quote saranno valutate al minore tra: costo di acquisto determinato al punto 1 e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato
    Questo valore lo si legge dalla pubblicazione del Fondo
    Se il valore è quello più basso rispetto al costo di acquisto, la quota dovrà essere svalutata e la svalutazione si rileva nel Conto Economico (CE)
    Se ad esempio le quote valgono 1.200 da come si evince dalla pubblicazione del Fondo bisogna svalutare la quota in questo modo
                                                                      DARE           AVERE
    • (CE) Svalutazione quote                   800                            > costo deducibile
    • (SP) Quote del fondo                                                800

Se poi ci fosse una ripresa del valore di mercato la svalutazione viene annullata fino al ripristino del costo di acquisto (che è il limite di legge) e quindi
                                                                 DARE           AVERE

  • (SP) Quote del Fondo                        800
  • (CE) Ripresa di valore del Fondo                          800          > ricavo tassato

Sia la svalutazione e ripresa di valore del Fondo formano il reddito di impresa della società (le svalutazioni si deducono e le riprese di valore si tassano)

  • ​​Rilevazione dei Proventi
    I proventi possono essere sia da " partecipazione" sia da "negoziazione". Il primo è dato dall'apprezzamento del valore delle quote.
    Il secondo deriva invece dalla gestione attiva dell'investimento che ha saputo conseguire uno spread rispetto al NAV in sede di negoziazione.
    La registrazione contabile del provento da partecipazione e da negoziazione sarà comunque unitaria e confluisce nella stessa voce di Conto Economico e fanno parte del reddito di impresa dell'azienda
    Sui proventi inoltre la società di gestione deve operare una ritenuta di acconto pari al 26% che poi potrà essere sottratta dalle imposte che si applicano sul reddito di impresa (IRES)
    Ad es. riscossione di proventi periodici (Provento lordo € 1.000)
                                                                                                               DARE           AVERE
    • (SP) Banca (incasso provento al netto del 26%)                720
    • (SP) Ritenuta subita del 26% (Credito IRES)                       260                        > si sottrae dall'IRES dovuta
    • (CE) Spese e oneri                                                                   20
    • (CE) Proventi da quote                                                                               1000  > ricavo tassato
       
  • Liquidazione finale (Riscatto/Cessione)
    Anche con la liquidazione finale del Fondo possiamo avere delle plusvalenze per riscatto delle quote a cui sarà applicata la ritenuta di acconto del 26% che potrà esssere sottratta poi dalle imposte sul reddito di impresa
    Es. il prezzo finale per la liquidazione è € 3.000
    Il prezzo iniziale di sottoscrizione avevamo detto era 2.000. Abbiamo una plusvalenza di 1.000. Questa pluvalenza concorre a formare il reddito di impresa dell'azienda e subirà una ritenuta di acconto del 26%
    ​Le scritture contabili sono le seguenti
                                                                                                  DARE           AVERE
    • (SP) Banca                                                                    2974
    • (SP) Ritenute subite del 26% (Credito IRES)                26                         > si sottrae dall'IRES dovuta
    • (SP) Quote di fondi                                                                           2000
    • (CE) Plusvalenza per liquidazione finale Fondo                            1000  > ricavo tassato

 

Fondi Eltif (European Long Term Investments Funds)

Credem Private Equity è il gestore del Fondo ELTIFPLUS a cui fanno capo le scelte di asset allocation complessive.

Il Regolamento del Fondo prevede due classi di quote per offrire la possibilità agli investitori di sottoscrivere il prodotto.

La classe A è destinata ai sottoscrittori persone fisiche che già posseggono quote di nuovi Piani di Risparmio – PIR (cd PIR Alternativi), nonché alle persone giuridiche ed alle cointestazioni, mentre la classe B è dedicata a persone fisiche monointestatarie che non hanno ancora sottoscritto Piani di Risparmio Alternativi.

Possono investire nelle quote B di Eltifplus solo le persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa. Possono, quindi, sottoscrivere le quote B anche gli imprenditori titolari di ditte individuali purché, abbiano una posizione "Fondi" censita fiscalmente come privato consumatore.

NON possono sottoscrivere quote B di Eltifplus le società di persone (ossia società semplici S.S., società in nome collettivo S.N.C. e società in accomandita semplice S.A.S.), le società di capitali (ossia società per azioni S.P.A. società a responsabilità limitata S.R.L. e società in accomandita per azioni S.A.P.A.) e gli enti non commerciali/terzo settore (Fondazioni, Onlus, Enti organizzativi, Ambasciate, ODV).

Le società e gli enti non commerciali/ terzo settore possono invece sottoscrivere le quote A.

Entrambe le classi sono destinate solo ai residenti italiani.

ELTIFPLUS è un prodotto illiquido da detenere sino a scadenza.

L’unica possibilità, da considerare comunque residuale, è il trasferimento di quote ad altro sottoscrittore (che deve essere individuato contestualmente). Non può sottoscrivere le quote B di Eltifplus chi è titolare di altro ELTIF PIR compliant e già beneficia delle agevolazioni fiscali previste per i nuovi PIR (cd PIR Alternativi). Il Sottoscrittore di quote B dichiara, infatti, all’interno del modulo di sottoscrizione, che il proprio investimento nel Fondo costituisce l’unico piano di risparmio a lungo termine (“PIR”). Qualora avesse già sottoscritto altre quote di Eltif PIR compliant presso terzi, il sottoscrittore può sottoscrivere quote di classe A di EltifPlus (in ottica di ottimizzazione del proprio portafoglio investito ma senza beneficio fiscale) nel rispetto comunque delle soglie di concentrazione previste per la tipologia strumento Eltif.

Solo le quote B prevedono l’esenzione da tassazione (aliquota 26%)  se viene rispettato un periodo di possesso (holding period) di almeno 5 anni. Questa condizione può dirsi automaticamente soddisfatta in quanto non è prevista la possibilità di rimborso anticipato.

E’ previsto un limite massimo dell’importo investito, che per i soli Pir Alternativi come ELTIFPLUS non può superare complessivamente il valore di 1.500.000 euro (plafond complessivo), con un limite annuo di 300.000 euro (plafond annuo). La Legge di Bilancio 2022 ha previsto la non applicazione del comma 112 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (che prevedeva il divieto per un investitore di detenere più di un PIR) ai PIR Alternativi (come EltifPlus): di conseguenza a partire dal 1 di gennaio 2022, le persone fisiche possono essere titolari di più PIR alternativi, per fruire della esenzione da tassazione.

Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2022 i PIR Alternativi potranno essere detenuti anche da più di un investitore.

Il mancato rispetto dei requisiti indicati dalla normativa (natura e tipologia degli investimenti, specifici vincoli di composizione, ossia soglie minime di investimenti in determinate imprese, e limiti, ossia soglie massime di concentrazione e liquidità) comporta la decadenza dai benefici fiscali con conseguente obbligo di corrispondere le imposte e gli interessi, e in alcuni casi, la chiusura del piano.

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 219 a 225 della legge n. 178/2020) ha introdotto, per i PIR alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni.

Esempio: Persona fisica che abbia investito 100.000 euro in un PIR Alternativo il 2 gennaio 2021. Trascorsi 5 anni, nell’anno 2025 l’investitore decide di cedere la quota/investimento e registra una minusvalenza pari a 25.000 euro (performance negativa del PIR pari a -25%). In questa situazione, la persona fisica investitore del PIR avrà maturato un credito d’imposta di 20.000 euro (il 20% dei 100.000 euro inizialmente investiti) da compensare, in 10 rate annuali dell’importo di 2.000 euro ciascuna, già a partire dalla dichiarazione dei redditi 2025. La rimanente quota di minusvalenza, 5.000 euro, potrà invece essere compensata con altre plusvalenze generate dai cosiddetti ‘redditi diversi’ nei quattro periodi d’imposta successivi, come già previsto per ogni Fondo comune.

ELTIFPLUS è escluso dall’attivo ereditario e da imposta di successione anche nel caso in cui la detenzione da parte del de cuius fosse inferiore ai 5 anni previsti per l’esenzione da imposizione sul reddito. Se l’erede persona fisica volesse proseguire il piano e non raggiungesse il periodo minimo di possesso, 5 anni, è assoggettato a tassazione e, come base imponibile sarà la differenza, se positiva, tra il valore finale e quello al quale lui ha ereditato la quota.