Regime fiscale

Fondi di Private Equity

A. Regime fiscale dei partecipanti

  • Residenti in Italia
    I redditi percepiti dai partecipanti a fondi di diritto italiano sono sottoposti a tassazione al momento della loro percezione, attraverso una ritenuta del 26%, con un correttivo, per tenere conto dei proventi derivanti dai titoli di Stato e assimilati (che vengono tassati al 12,5%).
    La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo e sulla differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione delle medesime.
    Per le persone fisiche e gli enti non commerciali la ritenuta sui redditi realizzati dal partecipante al fondo è applicata a titolo d’imposta; per le imprese commerciali, invece, è applicata a titolo d’acconto.
     
  • Non residenti
    I proventi da partecipazione a fondi di diritto italiano percepiti da soggetti residenti in Stati (o territori) che consentono un adeguato scambio di informazioni (i cd. “Paesi White List”), sono esenti da imposizione in Italia. I partecipanti, quindi, incassano i proventi “al lordo” di qualsiasi ritenuta, per poi sottoporli ad imposizione secondo le norme del proprio Paese di propria residenza.
    Diversamente, i proventi da partecipazione a fondi percepiti da soggetti non residenti in Stati (o territori) ricompresi nella “White List” scontano una ritenuta del 26%, ferma l’ulteriore tassazione nel Paese di residenza.
     
  • US Person (nati, cittadini o residenti negli Stati Uniti)
    In applicazione della normativa FATCA, le società di gestione trasmettono al Fisco americano, per conto dei fondi che amministrano, i dati dei sottoscrittori di fondi di diritto italiano che vengono considerati dalla legislazione statunitense come “US persons” (persone, cioè, nate o cittadini o residenti negli USA). 

B. Sottoscrizione di quote da parte di società commerciali – Esempi di contabilizzazione

  • Sottoscrizione delle quote
    Al momento della sottoscrizione, la società registra in bilancio il costo di acquisto, ossia il prezzo pagato per le quote acquistate + oneri accessori (quali commissioni di sottoscrizione e di collocamento). Di seguito, un esempio di scrittura contabile: 
      DARE AVERE
    (SP) Quote del fondo ( + oneri accessori) 2000
    (SP) Banca 2000

L’investimento transita a Stato Patrimoniale, con conseguente assenza di effetti fiscali.

  • Chiusura del bilancio
    Alla data di chiusura del bilancio, le quote sono valutate al minore tra il costo di acquisto determinato al punto 1 e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, rilevabile dalla pubblicazione periodica effettuata dal fondo.
    Se il valore è inferiore rispetto al costo di acquisto, la quota dovrà essere svalutata, con rilevazione del relativo costo a Conto Economico (CE). Se, ad esempio, le quote hanno un costo di acquisto di € 1.200 e nella pubblicazione del fondo è registrato un valore di mercato di € 400, la svalutazione sarà contabilizzata come segue:
      DARE AVERE note
    CE) Svalutazione quote 800 Costo deducibile
    (SP) Quote del fondo 800  

Se a questa svalutazione facesse seguito una ripresa del valore di mercato, la svalutazione verrebbe annullata fino al ripristino del costo di acquisto (limite di legge), come segue:

  DARE AVERE note
SP) Quote del Fondo 800  
(CE) Ripresa di valore del Fondo 800 Ricavo tassato

La svalutazione e la ripresa di valore del fondo concorrono a determinare il reddito di impresa della società partecipante (le svalutazioni si deducono e le riprese di valore si tassano).

  • ​​Rilevazione dei proventi
    I proventi possono essere
    • da "partecipazione", come conseguenza dell'apprezzamento del valore delle quote;
    • da "negoziazione", frutto della gestione attiva dell'investimento, quando si genera uno spread positivo, rispetto al NAV, in sede di vendita delle quote.
    La registrazione contabile del provento da partecipazione e da negoziazione è unitaria e confluisce nella stessa voce di Conto Economico. Entrambi i proventi concorrono alla determinazione del reddito di impresa della società.
    La ritenuta di acconto del 26%, operata dalla società di gestione, potrà essere sottratta in sede di determinazione dell’imposta sul reddito di impresa (IRES).
    Di seguito, un esempio di contabilizzazione ipotizzando la riscossione di proventi per € 1.000.
      DARE AVERE note
    (SP) Banca (incasso provento al netto del 26%) 720  
    (SP) Ritenuta subita del 26% (Credito IRES) 260 Si sottrae dall'IRES dovuta
    CE) Spese e oneri 20  
    (CE) Proventi da quote 1000 Ricavo tassato

     

  • Liquidazione finale (Riscatto/Cessione)
    In sede di liquidazione finale del fondo, al riscatto delle quote può emergere una plusvalenza, alla quale viene applicata la ritenuta a titolo di acconto del 26% (che potrà essere sottratta dalle imposte dovute sul reddito d’impresa).
    Di seguito un esempio di contabilizzazione: prezzo finale di liquidazione = € 3.000; prezzo iniziale di sottoscrizione = € 2.000; plusvalenza = € 1.000.
      DARE AVERE note
    (SP) Banca 2740  
    (SP) Ritenute subite del 26% (Credito IRES) 260 Si sottrae dall'IRES dovuta
    (SP) Quote di fondi 2000  
    (CE) Plusvalenza per liquidazione finale Fondo 1000 Ricavo tassato

     

 

Fondo Eltifplus

La SGR, a cui fanno capo le scelte di asset allocation complessive, è il gestore del Fondo Eltifplus.

Il Regolamento del Fondo Eltifplus prevede due classi di quote (A e B), sottoscrivibili da soggetti residenti in Italia. Più precisamente:

  • la classe A, destinata a sottoscrittori:
    - persone fisiche, che già posseggono quote di PIR ordinari o alternativi, sino a capienza dei limiti complessivi previsti dalla legge
    - persone fisiche cointestatarie
    - persone giuridiche
    - enti non commerciali e del “terzo settore”
  • la classe B, dedicata a
    - persone fisiche monointestatarie, che hanno sottoscritto altri PIR ordinari o alternativi, senza aver superato i limiti di investimento complessivi previsti dalla legge. Si tratta di persone fisiche residenti che operano al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa (quindi, anche imprenditori, titolari di ditte individuali, purché abbiano una posizione "Fondi" censita fiscalmente come “privato consumatore”).

Non possono sottoscrivere quote di classe B di Eltifplus le società di persone (società semplici, S.S.; società in nome collettivo, S.N.C.; società in accomandita semplice, S.A.S.), le società di capitali (società per azioni, S.P.A.; società a responsabilità limitata, S.R.L.; società in accomandita per azioni, S.A.P.A.) e gli enti non commerciali (“terzo settore”, Fondazioni e Onlus; Enti organizzativi, Ambasciate, ODV).

Eltifplus è un prodotto illiquido, da detenere sino a scadenza. L’unica possibilità, da considerare comunque residuale, è il trasferimento di quote ad altro sottoscrittore (che deve essere individuato contestualmente).

Eltifplus si qualifica come PIR alternativo: la sottoscrizione delle quote di classe B consente di beneficiare dell’esenzione dalle imposte sulle rendite finanziarie generate dall’investimento (ordinariamente tassate al 12,5% o al 26%) e dalle imposte di successione (cfr. art. 1, commi 100 – 114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e art. 13-bis, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124).
Affinché l’agevolazione fiscale riservata ai sottoscrittori di quote di classe B trovi applicazione, l’investimento:

  • deve essere effettuato da persone fisiche residenti;
  • deve essere conservato per un periodo di possesso (holding period) di almeno 5 anni. Nel caso di Eltifplus questa condizione può dirsi automaticamente soddisfatta in quanto non è prevista la possibilità di rimborso anticipato;
  • non può superare complessivamente il valore di 1.500.000 euro (plafond complessivo), con un limite annuo di 300.000 euro (plafond annuo).

Si precisa che:

  • ciascun investitore può essere titolare di più PIR alternativi, nonché di un PIR ordinario e più PIR alternativi, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo (cfr. Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Legge di bilancio 2022);
  • ciascun PIR alternativo non può avere più di un titolare.

In caso di disinvestimento entro i 5 anni, l’investitore decade dall’agevolazione fiscale, con conseguente recupero delle imposte non versate sui redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni.

Il decesso del titolare del PIR comporta la chiusura del piano, ma non determina il recupero di imposte sui redditi maturati o realizzati fino alla data del decesso, anche ove questo intervenga prima del decorso dell’holding period dei 5 anni (si tratta, infatti, di evento indipendente dalla volontà dell'investitore).

Per i PIR alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, come Eltifplus, è previsto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni. Il credito di imposta non può eccedere il 20% delle somme investite nell’anno, compensabili in 10 quote annuali di pari importo.

Esempio: persona fisica che abbia investito € 100.000 in un PIR Alternativo il 2 gennaio 2021. Trascorsi 5 anni, nell’anno 2025, l’investitore decide di cedere la quota/investimento e registra una minusvalenza pari a € 25.000 euro (performance negativa del PIR pari a -25%). In questa situazione, la persona fisica investitore del PIR avrà maturato un credito d’imposta di 20.000 euro (il 20% di € 100.000 inizialmente investiti) da compensare in 10 rate annuali, già a partire dalla dichiarazione dei redditi 2025. La rimanente quota di minusvalenza, € 5.000 euro, potrà invece essere compensata con altre plusvalenze nei quattro periodi d’imposta successivi, come ordinariamente previsto per i fondi comuni.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 e entro il 31 dicembre 2022. In questo caso, il citato credito d’imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.

Le disposizioni relative al credito d’imposta per minusvalenze sui PIR alternativi sono limitate agli investimenti effettuati negli anni 2021 e 2022, ma non sono state replicate per gli anni successivi.